Le Società di Trasformazione Urbana (STU) sono state introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 17, comma 59, della legge n. 127/97 (la cosiddetta “Bassanini-bis”) e disciplinate dall’art. 120 del DLgs n. 267/00.
Successivamente il D.M.06/6/2001 disciplina la promozione delle STU.
Si tratta di strumenti d'intervento a disposizione degli enti locali per intervenire nelle aree urbane consolidate, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
Alla costituzione delle STU, oltre alle Città Metropolitane ed ai Comuni, possono partecipare anche le Province e le Regioni nonché privati scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
Le STU sono divenute uno strumento ordinario d’intervento che si rivela estremamente utile per velocizzare e snellire tra l’altro i processi di recupero delle aree industriali dimesse. Nuove funzioni urbane o nuovi utilizzi produttivi sono oggi possibili in aree degradate e sottoutilizzate.
Compito delle STU, una volta acquisite le aree, è di trasformarle e commercializzarle. In termini operativi ciò significa che la società deve provvedere alle attività di progettazione e costruzione prevista dall'intervento di trasformazione urbana e, quindi, alla commercializzazione di quanto costruito.
Nello svolgimento dell'attività di progettazione e costruzione la STU può operare attraverso due modalità:
- attrezzandosi con una propria organizzazione interna che provvede direttamente alla progettazione e alla costruzione
- oppure rivolgendosi al mercato attraverso l'affidamento all'esterno di queste attività.
Non c'è dubbio che la STU può divenire uno strumento potenzialmente dirompente per i paludati percorsi amministrativi dell'edilizia.
A tal fine, tre sono i pilastri fondamentali su cui si può reggere la fortuna delle STU:
1. l'individuazione da parte dell'ente locale di un obiettivo ritenuto strategico per la collettività amministrata, ma al contempo non facilmente (e non in tempi brevi) raggiungibile con risorse autonome;
2. l'acquisita consapevolezza che per il raggiungimento di tali obiettivi può risultare indispensabile il concorso dei privati;
3. il superamento, per ottenere tale concorso, di ogni pregiudiziale, non solo ideologica, al riconoscimento di un concreto vantaggio per i privati che sono chiamati a realizzare anche l'obiettivo pubblico.